MATRIMONIO IN MUNICIPIO
La scelta del rito civile è sempre più frequente. La celebrazione è
molto breve rispetto al rito religioso: la lettura degli articoli
del codice civile da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, è
seguita dalla tradizionale "domanda" rivolta agli sposi. Dopo aver
manifestato il loro consenso, gli sposi si scambiano gli anelli e
procedono alla firma dei registri insieme ai loro testimoni. La
cerimonia si conclude con il discorso augurale dell'officiante.
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Documenti per il matrimonio civile
Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati,
circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con
i dati personali degli sposi), chiedente l'appuntamento per la
promessa di matrimonio.
Anche se la legge Bassanini (13/5/97 n.127) ha semplificato la
procedura con l’autocertificazione, quello dei documenti è un
aspetto da non sottovalutare a cui bisogna pensare qualche mese
prima, indipendentemente se la cerimonia si celebra in comune o in
chiesa.
Per l'autocertificazione è necessario:
Recarsi presso l'ufficio matrimoni del Comune con un
documento valido. E' necessario portare con se i documenti di
entrambi gli interessati, eventualmente uno dei due in fotocopia.
Compilare la dichiarazione in carta semplice o sul modulo apposito,
senza apporre alcun bollo o autenticare la firma.
L'autocertificazione non vale se minorenni, per le donne vedove
da meno di 300 giorni e per gli stranieri.
Sarà l'ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che
necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per
fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Per questo occorrono un testimone e un genitore, (entrambi muniti
di un documento di identità valido), in assenza del genitore
occorre una copia integrale dell'atto di nascita, rilasciata dal
comune di nascita, tale documento si richiede o personalmente o
tramite un parente munito di un documento di identità del
richiedente.
I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al
matrimonio.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla
porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli
sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità degli
sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio. Funzione
della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti
l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque
vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno
il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà essere
celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei
certificati.
Se uno degli sposi è straniero
In questo caso è compito dell'autorità consolare o dell'ambasciata
del paese di provenienza rilasciare il certificato di capacità
matrimoniale, che deve essere presentato insieme al passaporto e al
certificato di nascita, se richiesto. A volte è necessario che la
firma sul nullaosta sia legalizzata in Prefettura.
Tra i Paesi europei è stata stipulata una convenzione secondo cui
il matrimonio viene trascritto automaticamente nel Paese d'origine.
Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione è possibile
ottenere un certificato di matrimonio plurilingue che ne facilita
la trascrizione in breve tempo.
Se il Paese di provenienza di uno degli sposi è extracomunitario è
richiesta l'autentica della firma sul certificato di nullaosta
presso gli uffici della Prefettura.
Chi ha compiuto 16 anni può contrarre matrimonio previa
autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
MATRIMONIO IN CHIESA
È necessario, oltre alla documentazione prevista per il rito
civile, procurarsi altri documenti da consegnare al parroco della
parrocchia di uno degli sposi. Inoltre, quando la chiesa in sui si
celebrerà il rito è diversa da quella di appartenenza degli sposi,
sarà necessario chiedere un colloquio al parroco.
I documenti necessari sono i seguenti:
- Certificato di battesimo da chiedere al parroco della parrocchia in
cui è stato celebrato.
- Certificato di cresima non è necessario se la data della cresima è
annotata sul certificato di battesimo. In mancanza va richiesto
alla parrocchia in cui si è svolta.
- Certificato di Stato Libero Ecclesiastico è necessario se uno dei
due sposi hanno vissuto per almeno un anno, dopo il compimento dei
16 anni, in una Diocesi diversa da quella attuale. Lo scopo è
quello di accertare che il richiedente non ha contratto matrimonio
religioso nel periodo in cui si è allontanato dalla Diocesi. Il
certificato può essere sostituito da un giuramento suppletorio.
- Attestato di frequenza ai corsi di
preparazione al matrimonio. I
corsi sono obbligatori per poter celebrare il matrimonio.
- Pubblicazioni religiose vengono affisse per otto giorni presso le
parrocchie dei due sposi e, se diversa, presso la parrocchia presso
cui sarà celebrato il matrimonio.
- Certificato di avvenuta pubblicazione rilasciato dal parroco quando
sono trascorsi i termini dell'affissione.
- Stato dei documenti. Il parroco che istruisce la pratica per il
matrimonio rilascia alla coppia un modulo che sarà consegnato al
parroco della parrocchia prescelta per la celebrazione insieme al
- certificato civile di avvenute pubblicazioni. Esso deve essere
vidimato dalla Curia, se il matrimonio è celebrato fuori dalla
Diocesi.
- Certificato di consenso civile alle nozze viene rilasciato dopo
essersi presentati in Comune all'Ufficiale di Stato Civile con i
documenti necessari, i testimoni e i genitori che devono giurare
sull'inesistenza di legami di sangue tra gli sposi.
- Certificato di consenso religioso alle nozze Dopo il colloquio con
il parroco della chiesa in cui verrà celebrato il rito, egli
rilascerà il documento del consenso religioso, confermando la data
delle nozze.
CASI PARTICOLARI
- Vedovi
E' necessario presentare in questo caso l'atto integrale di morte
del coniuge, con fotocopia, rilasciato dal Comune previa
autorizzazione della Procura della Repubblica.
- Figli
Se i fidanzati hanno già figli, e il padre non li ha riconosciuti,
deve farlo. E' possibile richiedere al parroco un apposito modulo.
- Nullità del Tribunale Ecclesiastico
Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità del
matrimonio dal Tribunale Ecclesiastico, è necessario presentare
l'atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal comune
sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotata
l'efficacia in Italia l'efficacia della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico) più una fotocopia.
- Divorziati (matrimoni civili)
Anche nel caso di divorzio da matrimonio civile, è necessario
presentare l'atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal
comune sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove è
annotato lo scioglimento del vincolo matrimoniale) più una
fotocopia.
- Stranieri
Il Nulla Osta consolare, con fotocopia, e la legalizzazione della
firma del Console da parte della Prefettura di Roma se il paese che
lo rilascia non appartiene alla Comunità Economica Europea (CEE).
REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER CONTRARRE MATRIMONIO
Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere
abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a
condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del
minore e che incorrano gravi motivi.
La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non
può contrarre matrimonio.
La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da
un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio
consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto
stesso.
La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:il matrimonio sia
stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi, quando il
matrimonio non è stato consumato quando lo scioglimento è avvenuto
dopo tre anni di effettiva separazione
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