CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non
in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi. Il
congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, nè
potrà essere considerato quale periodo di preavviso di
licenziamento. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal
lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio,
salvo casi eccezionali.
-
A chi spetta l'assegno per il congedo matrimoniale
- Ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da
aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli
apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al personale di bassa
forza dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data
del matrimonio possono far valere un rapporto di lavoro di almeno
una settimana;
all'operaia ed al marittimo che si dimettano per contrarre
matrimonio.
- ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di
lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal
lavoro, richiamo alle armi, ecc..
- ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che alla data del
matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15
giorni nei novanta precedenti il matrimonio.
- ai marittimi in servizio militare che possano far valere un
rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la
data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del
servizio di leva.
ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.
Per ottenere l'assegno di congedo i lavoratori devono presentare la
copia del certificato di matrimonio al datore di lavoro entro 60
giorni successivi al matrimonio.
In caso di pagamento da parte dell'INPS, la domanda di assegno con
la copia del certificato di matrimonio deve essere presentata entro
1 anno.
L'assegno e' pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i
marittimi) ed è calcolato sulla base della retribuzione percepita
nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di paga per i
lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a settimana).
E' corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'INPS all'inizio
del periodo di congedo. L'Azienda chiede poi il rimborso all'INPS,
entro un anno dalla data dei singoli pagamenti. Ai lavoratori
disoccupati o che si trovano sotto le armi, viene pagato dall'INPS.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può
presentare ricorso, in carta libera al Comitato provinciale
dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera
con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al
Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la
domanda.
- inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con
ricevuta di ritorno.
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla
legge.
- al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per
l'accoglimento del ricorso stesso.
Fonte informativa : sito dell'INPS
|