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Il matrimonio è una istituzione molto importante regolata da leggi
e regolamenti incluse nella Costituzione e nel Codice Civile.
Gli articoli dedicati alla famiglia nella Costituzione sono i
seguenti: 29, 30, 31.
Gli articoli dedicati al matrimonio nel Codice civile sono compresi
nel Libro Primo " Delle persone fisiche e della famiglia", Titolo
VI " Del matrimonio" :
Capo I - Della promessa di matrimonio
Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello
stato civile
Capo IV - Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio
Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
LA COSTITUZIONE
ARTICOLO 29
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
2- Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
ARTICOLO 30
1- E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
ARTICOLO 31
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
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CAPO I - DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO
ARTICOLO 79 - Effetti.
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire
ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
ARTICOLO 80 - Restituzione dei doni.
1 - Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a
causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto
(785).
2 - La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è
avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della
morte di uno dei promittenti (2964ss.).
ARTICOLO 81 -Risarcimento dei danni
ARTICOLO 82 - Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto
cattolico.
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è
regolato in conformità del Concordato della Santa Sede e delle
leggi speciali sulla materia.
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CAPO III - DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE
SEZIONE I - DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO
SEZIONE II - DELLE FORMALITA' PRELIMINARI DEL MATRIMONIO
SEZIONE IV - DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
SEZIONE V - DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE STRANIERO E DEGLI
STRANIERI NELLO STATO
SEZIONE I - DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO
ARTICOLO 84 - Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il
pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera
di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia
compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai
genitori o al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla
corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in
camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto
nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
ARTICOLO 85 - Inderdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico
ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del
matrimonio;
in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza
che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
ARTICOLO 86 - Libertà di stato.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio
precedente.
ARTICOLO 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o
naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in
cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o
per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti
civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
ARTICOLO 88 - Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali
l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell'altra.
ARTICOLO 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni
dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto
i casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per
impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il
tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da
sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con
la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
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SEZIONE II - DELLE FORMALITA' PRELIMINARI DEL MATRIMONIO
ARTICOLO 93 - Pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla
pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. La
pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa
comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la
professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se
essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono
celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del
padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi
in cui la legge vieta questa menzione.
ARTICOLO 94 - Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato
civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta
nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un
anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente
residenza. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la
pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri
comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono
trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il
certificato dell'eseguita pubblicazione.
ARTICOLO 95 - Durata della pubblicazione.
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa
comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche
successive.
ARTICOLO 96 - Richiesta della pubblicazione.
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o
da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
ARTICOLO 97 - Documenti per la pubblicazione.
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello
stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di
entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a
provare la libertà degli sposi. Coloro che esercitano o hanno
esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato
civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto
la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano
in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma
dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la
lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con
ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta
dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma,
l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente
mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di
impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti
di cui all'art. 87. Qualora i richiedenti non presentino i
documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro
domanda a richiederli.
ARTICOLO 98 - Rifiuto della pubblicazione.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere
alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
ARTICOLO 99 - Termine per la celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo
compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei
centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come
non avvenuta.
ARTICOLO 100 - Riduzione del termine e omissione della
pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non
impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della
pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata
nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità,
per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga
presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone,
ancorchè parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al
pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli,
indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la
residenza dei medesimi e dei loro genitori , e assicurano sulla
loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt.
85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il pretore deve far
precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e
ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e
sulla gravità delle possibili conseguenze. Quando è stata
autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere
ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare
all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di
autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.
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SEZIONE IV - DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
ARTICOLO 106 - Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa
comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta
la richiesta di pubblicazione.
ARTICOLO 107 - Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile,
alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli
sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di
seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di
matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione.
ARTICOLO 109 - Celebrazione in comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in
un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale
dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma
dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il
matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell'atto
di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla
celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu
celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto
all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
ARTICOLO 110 - Celebrazione fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento
giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità
di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col
segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla
presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del
matrimonio secondo l'art. 107.
ARTICOLO 113 - Matrimonio celebrato davanti ad un apparente
ufficiale dello stato civile.
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il
matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale,
senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne
esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli
sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta
persona non aveva tale qualità.
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SEZIONE V - DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN UN PAESE STRANIERO E
DEGLI STRANIERI NELLO STATO
ARTICOLO 115 - Matrimonio del cittadino all'estero.
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione
prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese
straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti). La
pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93,
94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione
si fa nel comune dell'ultimo domicilio.
ARTICOLO 116 - Matrimonio dello straniero nello Stato.
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve
presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione
dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che
giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche
lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli
artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha
domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la
pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e
seguenti).
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CAPO IV - DEI DIRITTI E DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO
ARTICOLO 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva
l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro
professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
ARTICOLO 143 bis Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo
conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
ARTICOLO 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia.
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi
spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
ARTICOLO 145 Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza
formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni
espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi
che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una
soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo
concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali,
il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente
dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la
soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della
vita della famiglia.
ARTICOLO 147 Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere,
istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
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CAPO VI - DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
SEZIONE III - DELLA COMUNIONE LEGALE
SEZIONE V - DEL REGIME DI SEPARAZIONE DI BENI
SEZIONE III - DELLA COMUNIONE LEGALE
ARTICOLO 177 Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai
due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei
beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata
di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non
siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi
e costituite dopo il matrimonio. Qualora. si tratti di aziende
appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma
gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli
incrementi.
ARTICOLO 178 Beni destinati all'esercizio di impresa.
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi
costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa
costituita anche precedentemente si considerano oggetto della
comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di
questa.
ARTICOLO 179 Beni personali.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del
coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era
proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale
di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per
effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità
o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla
comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun
coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio
della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla
conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni
ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione
attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni
personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni
immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo
il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c),
d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti
dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro
coniuge.
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SEZIONE V - DEL REGIME DI SEPARAZIONE DI BENI
ARTICOLO 215 - Separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la
titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
ARTICOLO 217 - Amministrazione e godimento dei beni.
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui
è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la
procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le
regole del mandato (1710, 1718). Se uno dei coniugi ha amministrato
i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei
frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per
quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione
dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti
relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione
dei frutti.
ARTICOLO 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni
dell'altro coniuge.
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte
le obbligazioni dell'usufruttuario (1001).
ARTICOLO 219 - Prova della proprietà dei beni.
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la
proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi
può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa
per pari quota di entrambi i coniugi.
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