CODICE CIVILE

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Il matrimonio è una istituzione molto importante regolata da leggi e regolamenti incluse nella Costituzione e nel Codice Civile.

    Gli articoli dedicati alla famiglia nella Costituzione sono i seguenti: 29, 30, 31.
    Gli articoli dedicati al matrimonio nel Codice civile sono compresi nel Libro Primo " Delle persone fisiche e della famiglia", Titolo VI " Del matrimonio" :

    Capo I - Della promessa di matrimonio
    Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
    Capo IV - Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio
    Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia

    LA COSTITUZIONE

    ARTICOLO 29
    1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

    2- Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

    ARTICOLO 30
    1- E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

    2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

    3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

    ARTICOLO 31
    1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

    2- Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

  • CAPO I - DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO

    ARTICOLO 79 - Effetti.
    La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

    ARTICOLO 80 - Restituzione dei doni.
    1 - Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785).
    2 - La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964ss.).

    ARTICOLO 81 -Risarcimento dei danni

    ARTICOLO 82 - Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.
    Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato della Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
     

  • CAPO III - DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

    SEZIONE I - DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO
    SEZIONE II - DELLE FORMALITA' PRELIMINARI DEL MATRIMONIO
    SEZIONE IV - DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
    SEZIONE V - DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE STRANIERO E DEGLI STRANIERI NELLO STATO
    SEZIONE I - DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO

    ARTICOLO 84 - Età
    I minori di età non possono contrarre matrimonio.
    Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
    ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia
    compiuto sedici anni.
    Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.
    Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
    comunicazione.
    La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
    Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

    ARTICOLO 85 - Inderdizione per infermità di mente.
    Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio;
    in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

    ARTICOLO 86 - Libertà di stato.
    Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

    ARTICOLO 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
    Non possono contrarre matrimonio fra loro:
    1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
    2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
    3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
    4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
    5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
    6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
    7) i figli adottivi della stessa persona;
    8) l'adottato e i figli dell'adottante;
    9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

    ARTICOLO 88 - Delitto
    Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

    ARTICOLO 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze
     Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
     

  • SEZIONE II - DELLE FORMALITA' PRELIMINARI DEL MATRIMONIO

    ARTICOLO 93 - Pubblicazione.
    La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.

    ARTICOLO 94 - Luogo della pubblicazione
    La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

    ARTICOLO 95 - Durata della pubblicazione.
    L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

    ARTICOLO 96 - Richiesta della pubblicazione.
    La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

    ARTICOLO 97 - Documenti per la pubblicazione.
    Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi. Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci. La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'art. 87. Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

    ARTICOLO 98 - Rifiuto della pubblicazione.
    L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

    ARTICOLO 99 - Termine per la celebrazione del matrimonio.
    Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

    ARTICOLO 100 - Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
    Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori , e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.
     

  • SEZIONE IV - DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

    ARTICOLO 106 - Luogo della celebrazione.
    Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

    ARTICOLO 107 - Forma della celebrazione.
    Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

    ARTICOLO 109 - Celebrazione in comune diverso.
    Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

    ARTICOLO 110 - Celebrazione fuori della casa comunale.
    Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.

    ARTICOLO 113 - Matrimonio celebrato davanti ad un apparente ufficiale dello stato civile.
    Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
     

  • SEZIONE V - DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN UN PAESE STRANIERO E DEGLI STRANIERI NELLO STATO

    ARTICOLO 115 - Matrimonio del cittadino all'estero.
    Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti). La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.

    ARTICOLO 116 - Matrimonio dello straniero nello Stato.
    Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).
     

  • CAPO IV - DEI DIRITTI E DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO

    ARTICOLO 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
    Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

    ARTICOLO 143 bis Cognome della moglie.
    La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

    ARTICOLO 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
    I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

    ARTICOLO 145 Intervento del giudice.
    In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

    ARTICOLO 147 Doveri verso i figli.
    Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
     

  • CAPO VI - DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

    SEZIONE III - DELLA COMUNIONE LEGALE
    SEZIONE V - DEL REGIME DI SEPARAZIONE DI BENI

    SEZIONE III - DELLA COMUNIONE LEGALE

    ARTICOLO 177 Oggetto della comunione.
    Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

    ARTICOLO 178 Beni destinati all'esercizio di impresa.
    I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

    ARTICOLO 179 Beni personali.
    Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
     

  • SEZIONE V - DEL REGIME DI SEPARAZIONE DI BENI

    ARTICOLO 215 - Separazione dei beni
    I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

    ARTICOLO 217 - Amministrazione e godimento dei beni.
    Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718). Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

    ARTICOLO 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.
    Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (1001).

    ARTICOLO 219 - Prova della proprietà dei beni.
    Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
     

 

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